Cass. civ. n. 6947 del 8 aprile 2004
Testo massima n. 1
Al fine del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968, n. 62), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.
Testo massima n. 2
In tema di riconoscimento di lodo straniero, l'error in iudicando non è compreso tra i vizi per i quali è data opposizione ai sensi dell'art. 840, terzo comma, numero 4 ), c.p.c., atteso che tale disposizione prevede che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati se si accerta la non conformità all'accordo delle parti (o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato ) della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale, non già del lodo o della decisione in esso contenuta.
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