Cass. civ. n. 22102 del 31 luglio 2025
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
Deduzione nella comparsa conclusionale - Emergenza della nullità dagli elementi acquisiti al processo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità - Fattispecie.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1421
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1346
Cod. Proc. Civ. art. 366