Cass. pen. n. 22105 del 02 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Comportamento dell'imputato - Valutazione - Condizioni - Fattispecie.


In tema di valutazione della prova, è consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di trarre dal comportamento dell'imputato argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di appello di valutare come argomento di prova la scelta dell'imputato di non fornire al perito un saggio fonico di comparazione, in mancanza di adeguata e specifica motivazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 12182 del 2006

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228

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