Cass. civ. n. 22106 del 31 luglio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Pronunzie della Corte di cassazione - Revocazione - Ipotesi - Limitazioni - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione - Ragioni.
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 ter
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Costituzione art. 111