Cass. civ. n. 10955 del 9 dicembre 1996
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l'unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell'intero procedimento qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito ritualmente precisate dalle parti e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.
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