Cass. civ. n. 1738 del 18 febbraio 1988
Testo massima n. 1
La Corte di cassazione è giudice anche del fatto ogni qualvolta si tratti di risolvere questioni di competenza o di giurisdizione ed in ogni altro caso in cui l'indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un errore in procedendo. Pertanto quando una pronuncia arbitrale sia stata impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria e sia sorta questione se si tratti di arbitrato rituale o irrituale, con la conseguente ammissibilità o meno dell'impugnazione prevista dall'art. 828 c.p.c., la Corte di cassazione può compiere un autonomo e diretto accertamento della volontà dei compromittenti indipendentemente dal convincimento espresso al riguardo dal giudice di merito.
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