Cass. civ. n. 12718 del 20 luglio 2012

Testo massima n. 1


L'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 ha inteso sancire la necessità di recapitare presso l'Avvocatura dello Stato non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla natura di questa; pertanto, nel caso in cui la notificazione del lodo non avvenga presso l'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione il termine breve, di cui all'art. 828, primo comma, cod. proc. civ., bensì quello del secondo comma di tale disposizione, secondo cui l'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

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