Cass. civ. n. 12718 del 20 luglio 2012

Testo massima n. 1


L'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 ha inteso sancire la necessità di recapitare presso l'Avvocatura dello Stato non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla natura di questa; pertanto, nel caso in cui la notificazione del lodo non avvenga presso l'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione il termine breve, di cui all'art. 828, primo comma, cod. proc. civ., bensì quello del secondo comma di tale disposizione, secondo cui l'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi