Cass. civ. n. 6856 del 6 maggio 2003

Sezione Unite

Testo massima n. 1


In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la notificazione dell'atto di impugnazione al difensore che ha assistito la parte nel giudizio arbitrale, sia pure effettuata a mandato esaurito e in difetto di rapporto di domiciliazione, deve ritenersi non già inesistente, bensì nulla, con conseguente ammissibilità di sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c.

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