Cass. pen. n. 22140 del 03 maggio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello cautelare – Applicabilità degli oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dal novellato art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni.


In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 45948 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89
Legge 04/10/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A

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