Cass. civ. n. 5370 del 16 giugno 1997

Testo massima n. 1


L'impugnazione del lodo arbitrale tende ad instaurare un procedimento nel quale si vuole ottenere, attraverso un provvedimento intermedio (di dichiarazione di nullità del lodo stesso), il riesame del merito. È pertanto evidente che la domanda di riforma (attinente alla fase rescissoria) implica e presuppone, nel meccanismo fissato dagli artt. 829 e 830 c.p.c. (nei testi precedenti a quelli modificati con la legge n. 25 del 1994), la declaratoria di nullità del lodo (pronuncia rescinders) che è perciò necessaria, ma meramente strumentale rispetto al riesame della causa e, quindi, alla pronuncia rescissoria. A tal fine, non è necessario che vi sia un'istanza formale o un'espressa manifestazione di volontà specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo la domanda risultare implicitamente o indirettamente dalle deduzioni o richieste complessivamente formulate.

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