Cass. pen. n. 22141 del 09 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Opposizione a decreto penale con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito negativo della prova - Esecutività del decreto penale - Esclusione - Prosecuzione del processo mediante emissione di decreto di giudizio immediato - Necessità.


In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28136 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.

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