Cass. civ. n. 2444 del 3 febbraio 2006

Testo massima n. 1


Il lodo parziale, anche nella configurazione assunta dall'arbitrato per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 25 del 1994, è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo, non essendo utilizzabile, nel procedimento arbitrale, l'istituto della riserva facoltativa d'impugnazione, riserva che, essendo limitata a specifiche ipotesi normative, richiederebbe, per la sua applicazione in situazioni diverse, espressa previsione normativa, poiché il sistema processuale è informato al principio dell'impugnazione immediata di tutte le sentenze.

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