Cass. civ. n. 16205 del 19 agosto 2004
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 827, comma terzo, c.p.c., il lodo che pronunzi parzialmente nel merito (nella specie: la risoluzione del contratto, con condanna) è immediatamente impugnabile ma deve investire la stabilità e la tenuta dell'intero dictum arbitrale, con la conseguente devoluzione di tutte le questioni deducibili avverso la pronuncia parziale di merito, senza che sia ipotizzabile che qualcuna di esse sia tenuta in riserva per un uso successivo, atteso che la facoltà eccezionale concessa da tale terzo comma dell'art. 827 è diretta alla tutela di quella parte della vertenza incisa dal lodo parziale, in una logica di definizione immediata di quella «quota» di controversia che gli arbitri abbiano deciso di risolvere anticipatamente.
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