Cass. civ. n. 4943 del 4 aprile 2001

Testo massima n. 1


La previsione nella clausola compromissoria di «inappellabilità del lodo arbitrale» non è nulla, atteso che non esclude il rimedio della impugnazione per nullità del lodo, ma lo limita alle censure per errores in procedendo, di cui al primo comma dell'art. 829 c.p.c., rendendo soltanto inammissibili eventuali censure per inosservanza di regole di diritto sostanziale.

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