Cass. civ. n. 7513 del 9 ottobre 1987
Testo massima n. 1
Il lodo arbitrale, anche se pronunci sulla sola competenza degli arbitri, è impugnabile esclusivamente con i rimedi previsti dagli artt. 828 e 831 c.p.c. e non con il regolamento di competenza che, come tutti gli altri mezzi di gravame diversi da quelli per nullità e per revocazione del lodo, è escluso dal novero dei rimedi consentiti avverso le sentenze arbitrali.