Cass. civ. n. 22154 del 24 luglio 2023
Testo massima n. 1
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Impresa assegnataria di lotti per la realizzazione di un impianto industriale - Contributi ex art. 32 della l. n. 219 del 1981 - Decadenza - Indennità ex artt. 936 e 1150 c.c. - Esclusione - Fondamento - Art. 2, comma 5, del d.l. n 398 del 1993, conv. dalla l. n. 493 del 1993 - Applicabilità - Presupposto.
Alla società fallita, dichiarata decaduta dalla concessione dei contributi previsti dall'art. 32 della l. n. 219 del 1981 (legati alla industrializzazione delle aree colpite dal sisma del 1980 e 1981 in Campania), che abbia dovuto restituire i lotti di terreno sui quali doveva realizzare un impianto industriale, non può essere riconosciuta né l'indennità prevista dall'art. 936 c.c., né quella ex art. 1150 c.c.; la prima, infatti, presuppone che l'autore delle opere sia effettivamente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul fondo medesimo, mentre la seconda indennità presuppone la qualifica di possessore in capo all'avente diritto, mentre nella specie l'impresa è mero detentore qualificato. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le domande di indennizzo della curatela fallimentare, rilevando che la stessa avrebbe, piuttosto, dovuto azionare il meccanismo previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n 398 del 1993, conv. dalla l. n. 493 del 1993, che prevede la nomina di un perito da parte del presidente del tribunale al fine di stimare i lavori eseguiti e le spese effettivamente sostenute, così da evitare che a fronte dell'effettiva restituzione dei lotti il Ministero possa conseguire un ingiustificato arricchimento).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1150
Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Decreto Legge 05/10/1993 num. 398 art. 2 com. 5
Legge 04/12/1993 num. 493 CORTE COST.