Cass. civ. n. 22166 del 24 luglio 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE Locazione ad uso non abitativo – Pignoramento dell’immobile – Mancata autorizzazione del g.e. alla rinnovazione del contratto – Indennità ex art. 34 l. n. 392 del 1978 – Spettanza – Conseguenze.


In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, nel caso in cui, intervenuto il pignoramento del bene prima della seconda scadenza contrattuale, il contratto venga a cessare per la mancata autorizzazione del giudice dell'esecuzione alla relativa rinnovazione, al conduttore spetta l'indennità di avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, la cui corresponsione, da parte dell'acquirente in forza del decreto di trasferimento, si pone quale condizione per il rilascio, con la conseguenza che, fino a tale momento, il conduttore è tenuto a versare soltanto la somma convenuta a titolo di canone, restando escluso il maggior danno ex art. 1591 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19522 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 560
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28

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