Cass. civ. n. 22169 del 06 agosto 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. - Eccedenza finanziaria derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa - Distribuibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9373 del 2012

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 186 bis
Cod. Civ. art. 2740

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