Cass. civ. n. 1869 del 24 marzo 1982

Testo massima n. 1


Il difetto di deposito ed omologazione del lodo comporta la preclusione della sua impugnazione, esimendo anche il giudice dalla necessità di accertare la natura rituale dell'arbitrato conclusosi con tale atto, senza che ne resti pregiudicata la possibilità che l'interesse alla decisione sul merito della lite sia soddisfatto mediante il ricorso al giudice competente a conoscerne in primo grado, secondo le regole ordinarie.

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