Cass. civ. n. 22183 del 1 agosto 2025
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno alla persona - Liquidazione - Sentenza di primo grado - Applicazione delle tabelle milanesi – Nuova liquidazione in appello - Applicazione dei valori tabellari aggiornati - Necessità - Istanza di parte - Esclusione - Fondamento.
In tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1226