Cass. civ. n. 22199 del 24 luglio 2023

Testo massima n. 1


ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE Ordinanza del presidente del tribunale che decide sulle spese processuali - Impugnabilità per cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'ordinanza con cui, nel rigettare l'istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non fosse suscettibile di opposizione all'esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 23638 del 2011

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Proc. Civ. art. 815 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

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