Cass. civ. n. 22205 del 24 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Termine per la costituzione del convenuto ex art. 702- bis, comma 3, c.p.c. - Perentorietà - Fissazione di un termine maggiore da parte del giudice - Conseguenze.


Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12473 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

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