Cass. civ. n. 22215 del 1 agosto 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE


Società a responsabilità limitata - Rimborso della quota del socio receduto - Termine di centottanta giorni ex art. 2473, comma 4, c.c. - A beneficio del debitore - Conseguenze.


In tema di società a responsabilità limitata, il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c., entro cui va eseguito il rimborso della quota del socio receduto, è a beneficio del debitore, di talché, da un canto, la prestazione cui è tenuta la società non è esigibile prima della sua scadenza e, dall'altro, gli interessi sulla somma dovuta a favore del socio receduto cominciano a decorrere solo dalla scadenza del predetto termine.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1200/2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1184
Cod. Civ. art. 2473

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE