Cass. civ. n. 22221 del 25 luglio 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Avviso sul diritto di recesso ex art. 30 TUF - Inserimento nel contratto quadro - Sufficienza - Esclusione - Collegamento negoziale con le successive schede di prenotazione - Irrilevanza - Necessità di inserimento nei singoli ordini che danno luogo al collocamento dei titoli - Sussistenza.
In tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) non è sufficiente che l'avviso sul diritto di recesso spettante all'investitore sia inserito nel contratto quadro di investimento, neppure ove si assuma l'esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e le schede di prenotazione dei successivi ordini di investimento, essendo invece necessario che l'avviso sia inserito nei singoli ordini che danno luogo al collocamento degli strumenti finanziari.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1373