Cass. civ. n. 22221 del 25 luglio 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Avviso sul diritto di recesso ex art. 30 TUF - Inserimento nel contratto quadro - Sufficienza - Esclusione - Collegamento negoziale con le successive schede di prenotazione - Irrilevanza - Necessità di inserimento nei singoli ordini che danno luogo al collocamento dei titoli - Sussistenza.


In tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) non è sufficiente che l'avviso sul diritto di recesso spettante all'investitore sia inserito nel contratto quadro di investimento, neppure ove si assuma l'esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e le schede di prenotazione dei successivi ordini di investimento, essendo invece necessario che l'avviso sia inserito nei singoli ordini che danno luogo al collocamento degli strumenti finanziari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23569 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30
Cod. Civ. art. 1373

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