Cass. civ. n. 22244 del 1 agosto 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE


Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Fondamento - Rilevabilità del difetto in ogni stato e grado - Sussistenza - Fattispecie.


Il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura ad litem, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 43/2017

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