Cass. pen. n. 22276 del 28 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Assegno per il mantenimento di figli minori - Adempimento del terzo mediante accollo del debito - Configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio minore formalmente assunto da un prossimo congiunto dell'obbligato deve ritenersi effettuato da quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva omesso di considerare l'intervenuto accollo, pur temporaneo, dell'obbligazione civile di mantenimento del figlio minore dell'imputato da parte del padre di quest'ultimo, mediante scrittura privata ratificata dal tribunale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 14906 del 2010

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2

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