Cass. pen. n. 22287 del 10 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Esclusione - Ragioni.


La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 8014 del 2024

Normativa correlata

Costituzione art. 111
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

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