Cass. civ. n. 22289 del 25 luglio 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE Incendio cagionato dal terzo - Responsabilità del conduttore - Prova liberatoria - Contenuto.


Nell'ipotesi di incendio della cosa locata cagionato da fatto del terzo, il conduttore, per andare esente dalla responsabilità ex art. 1588 c.c., ha l'onere di provare di non aver ammesso il terzo, anche temporaneamente, all'uso o al godimento del bene, oppure di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire il fatto medesimo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15721 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1588
Cod. Civ. art. 1218

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