Cass. civ. n. 22303 del 2 agosto 2025
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Spese di lite - Pagamento spontaneo da parte dell'Amministrazione - Omissione - Giudizio di ottemperanza - Proponibilità - Difensore antistatario - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di spese di lite nel processo tributario, se il relativo pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, e il difensore dichiaratosi antistatario può domandarle in proprio, dal momento che la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle stesse in suo favore, per effetto del quale s'instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra le parti del processo.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38