Cass. civ. n. 2232 del 22 gennaio 2024

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Contratto di appalto - Inadempimento dell’obbligazione accessoria di custodia del bene oggetto del contratto - Effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.


Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto, per intervenuta prescrizione quinquennale, della domanda svolta dalla proprietaria di un natante, posto sotto sequestro e successivamente affidato dalla Guardia di finanza in custodia a una società appaltatrice, di risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione del bene a seguito di un incendio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15988 del 2010

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1372 com. 2
Cod. Civ. art. 1411
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1655
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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