Cass. pen. n. 22337 del 15 aprile 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Rapporti con il delitto di atti persecutori nella forma aggravata di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Concorso di reati - Possibilità - Condizioni - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Necessità - Comune genitorialità - Rilevanza - Esclusione.
In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti violenti e persecutori che, sorti nell'ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza tra l'agente e la persona offesa non potendosi riconoscere, al fine di escludere il concorso e ritenere l'assorbimento, rilevanza alcuna alla sola condivisione persistente della genitorialità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 612 bis com. 2