Cass. pen. n. 22337 del 15 aprile 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Rapporti con il delitto di atti persecutori nella forma aggravata di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Concorso di reati - Possibilità - Condizioni - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Necessità - Comune genitorialità - Rilevanza - Esclusione.


In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti violenti e persecutori che, sorti nell'ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza tra l'agente e la persona offesa non potendosi riconoscere, al fine di escludere il concorso e ritenere l'assorbimento, rilevanza alcuna alla sola condivisione persistente della genitorialità.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 10222 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 612 bis com. 2

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