Cass. civ. n. 3664 del 16 dicembre 1971
Testo massima n. 1
Nel procedimento per la dichiarazione di interdizione per infermità di mente — avente natura di procedimento di giurisdizione volontaria, anche se in ordine ad esso trovano applicazione talune forme del processo contenzioso — non sono ammissibili né la rinuncia all'azione né la rinuncia agli atti del giudizio né la rinuncia all'istanza.
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