Cass. civ. n. 22356 del 25 luglio 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Durata del processo - Determinazione - Azione risarcitoria esercitata dal danneggiato in sede penale e civile - Valutazione complessiva ed unitaria dei due giudizi - Necessità - Fondamento.


In tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4436 del 2015

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

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