Cass. civ. n. 22365 del 3 agosto 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972


Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Associazione professionale - Esercizio individuale attività di sindaco - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Ragioni.


In tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre, ove tale carica venga svolta in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori espletate all'interno di un'associazione professionale e senza avvalersi di un'autonoma organizzazione.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2696
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 447

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Precedenti: Cass. civ. n. 16372/2017

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