Cass. civ. n. 19254 del 14 settembre 2007

Testo massima n. 1


Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale col quale viene ammessa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.) non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza, né può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha, quindi, natura decisoria equiparabile a quella di una sentenza.

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