Cass. civ. n. 22384 del 25 luglio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Esonero dall’obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Personale di volo di compagnie aeree - Applicabilità - Fondamento.


L'esonero dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, si applica anche al personale di volo dell'aviazione civile, nonostante l'inapplicabilità delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (artt. 11 - 15 del d.lgs. n. 66 del 2003), atteso che con tale disposizione si è predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre/lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno in ragione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12649 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 11
Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 53
Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

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