Cass. civ. n. 22391 del 4 agosto 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Frazionamento del credito - Giudizi riuniti in primo grado - Declaratoria di improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fattispecie.
In tema di abusivo frazionamento del credito, non può dichiararsi l'improponibilità della domanda successivamente proposta se il relativo giudizio è stato riunito, fin dal primo grado, a quello introdotto dalla prima domanda e deciso unitariamente a questo. (In applicazione del principio, in un caso in cui la vittima di un sinistro stradale aveva instaurato due distinti giudizi - poi riuniti - per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la seconda domanda).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.