Cass. civ. n. 22403 del 4 agosto 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Finanziamento dei soci - Postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. - Applicabilità al finanziamento di una fondazione da parte di un ente pubblico - Esclusione - Fondamento.
La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2467
Cod. Civ. art. 2497 quinquies
Cod. Civ. art. 14 CORTE COST.