Cass. civ. n. 22423 del 25 luglio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - DECADENZA - PROCEDIMENTO


Provvedimenti "de potestate" emessi dal tribunale ordinario nell’ambito di giudizi di separazione e scioglimento del matrimonio - “Ante” riforma - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.


I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.

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Riferimenti normativi

Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Civ. art. 330
Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 473 bis n. 24
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

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