Cass. civ. n. 22441 del 4 agosto 2025
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Risarcimento del danno da fatto illecito - Interessi compensativi - Natura - Autonomo profilo di danno causato dalla mora - Conseguenze - Liquidazione d'ufficio da parte del giudice - Esclusione - Specifica domanda del danneggiato - Necessità.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056