Cass. pen. n. 22442 del 27 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE - Responsabilità sanitaria - Nomina di un solo perito in luogo di un collegio peritale - Violazione dell’art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 - Nullità o inutilizzabilità dell’elaborato peritale - Esclusione - Ragioni.


In tema di mezzi di prova, la nomina di un unico perito, in luogo di un collegio peritale, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, pur contrastando con il disposto dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non dà luogo a nullità della perizia, in quanto non espressamente prevista, nè è causa della sua inutilizzabilità, essendo comminata tale sanzione con riguardo alle sole prove assunte in violazione di un divieto di legge, ma comporta l'assunzione della prova con modalità diverse da quelle previste "ex lege", non incidenti sul diritto di difesa o sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale inosservanza, potendo riflettersi sul grado di affidabilità della perizia, giustifica la censura della motivazione, nella parte in cui richiama il sapere scientifico introdotto dalla prova peritale e le conclusioni assunte dal perito, ove non siano chiare o adeguatamente approfondite).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 9831 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 593 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220
Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.

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