Cass. civ. n. 12117 del 19 agosto 2003
Testo massima n. 1
Presupposto necessario della cessazione degli effetti processuali dell'intimazione di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 662, c.p.c., è la mancata comparizione del locatore all'udienza fissata nell'atto di citazione e, pertanto, detta norma non è applicabile, qualora il locatore compaia a detta udienza, sia pure allo scopo di dare atto della propria desistenza, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, soprattutto nel caso in cui il conduttore abbia contestato l'inadempimento, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del locatore.
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