Cass. civ. n. 2263 del 6 giugno 1975
Testo massima n. 1
Nel procedimento per convalida di sfratto, la mancata comparizione del locatore, all'udienza fissata per la convalida, determina, a norma dell'art. 662 c.p.c., la cessazione degli effetti processuali dell'intimazione, ma non anche il venir meno della portata sostanziale dell'intimazione stessa quale dichiarazione del locatore, diretta al conduttore, di voler far cessare il rapporto e conseguire la disponibilità del bene locato. Nonostante la mancata comparizione del locatore, si deve, pertanto, riconoscere all'intimato la facoltà di costituirsi e di provocare l'accertamento negativo del dedotto diritto alla cessazione del rapporto, trasformando così il procedimento speciale in un ordinario giudizio di cognizione. In tale giudizio il locatore potrà successivamente costituirsi, rimanendo precluso al conduttore di invocare tardivamente gli indicati effetti estintivi previsti dall'art. 662 c.p.c.