Cass. civ. n. 11499 del 29 novembre 1990

Testo massima n. 1


Nel procedimento di sfratto il foro esclusivo funzionale del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata è previsto soltanto per la fase sommaria del procedimento stesso, mentre, in caso di opposizione dell'intimato, il successivo giudizio di cognizione è soggetto alle norme ordinarie sulla competenza, anche per territorio, con la conseguenza che al riguardo di esso tale competenza può trovare diverso regolamento in relazione a clausola di esclusività contenuta nel contratto di locazione.

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