Cass. civ. n. 2246 del 22 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello incidentale proposto anche nei confronti di appellato contumace - Omessa notifica - Rilievo d’ufficio - Esclusione - Fondamento.


L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27750 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 332
Cod. Proc. Civ. art. 343

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