Cass. civ. n. 2151 del 26 marzo 1983

Testo massima n. 1


Il creditore che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404 (comma secondo), 405, 325 e 326 c.p.c., che subordinano, tra l'altro, l'ammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria, all'osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE