Cass. pen. n. 22487 del 08 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso per cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello - Modifiche introdotte dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Deduzione di errore di calcolo nei passaggi intermedi per la determinazione della pena – Ammissibilità - Sussistenza.


In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 22002 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE