Cass. pen. n. 22487 del 08 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso per cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello - Modifiche introdotte dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Deduzione di errore di calcolo nei passaggi intermedi per la determinazione della pena – Ammissibilità - Sussistenza.
In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F