Cass. civ. n. 22494 del 4 agosto 2025

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA


Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dal verificarsi del danno - Danno conseguente ad accoglimento giudiziale di altrui pretesa - Decorrenza - Dall’emissione del provvedimento giudiziale suscettibile di esecuzione - Ragioni.


La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 29328/2024

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