Cass. civ. n. 22509 del 08 agosto 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Collegamento economico-funzionale tra imprese - Estensione degli obblighi del rapporto di lavoro alle altre società del gruppo - Esclusione - Codatorialità - Unicità del centro d'imputazione del rapporto - Sussistenza - Conseguenze in tema di rapporto di lavoro del dirigente.


Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e non determina, di per sé, l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, mentre la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro del dirigente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 267 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2094
Cod. Civ. art. 2497
Cod. Civ. art. 2359

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